giuridica delle navi 1. Le navi battono bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non puo' cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo o in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprieta' o di immatricolazione. 2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o piu' Stati impiegandole secondo convenienza, non puo' rivendicare nessuna delle nazionalita' in questione nei confronti di altri Stati, e puo' essere assimilata a una nave priva di nazionalita'.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art92 · fonte su Normattiva