di trasporto degli schiavi Ogni Stato adotta misure efficaci per prevenire e perseguire il trasporto degli schiavi a bordo di navi autorizzate a battere la sua bandiera, e per prevenire l'uso illecito della propria bandiera a tal fine. Uno schiavo che si rifugia a bordo di una nave, qualunque sia la sua bandiera, e' libero ipso facto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art99 · fonte su Normattiva