di prestare soccorso 1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri:

  • a)presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo;
  • b)proceda quanto piu' velocemente e' possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui si puo' ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa;
  • c)presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando e' possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa e' immatricolata, e qual'e' il porto piu' vicino presso cui fara' scalo. 2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art98 · fonte su Normattiva