Art. 16 (Trattato)
Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della tutela dell'ambiente. Esse riserveranno particolare attenzione alla difesa dell'ambiente nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, specie in Europa in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo. Le Parti adotteranno misure comuni nella lotta contro le calamita' naturali, nell'eliminazione delle loro conseguenze e nella prevenzione delle catastrofi ecologiche.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
