delle Parti rendera' piu' agevole, nella misura del possibile, in base al principio della reciprocita', il sistema di visti d'ingresso applicato ai cittadini dell'altra Parte per i viaggi d'affari, culturali, turistici e per motivi privati. Ciascuna delle Parti garantira' le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle altre rappresentanze ufficiali dei due Paesi. In particolare le due Parti si impegnano a concludere intese per la soluzione delle questioni immobiliari pendenti e di quelle relative al collocamento a Roma e a Mosca di edifici delle rispettive Ambasciate.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69~trattato-art17 · fonte su Normattiva