Art. 17 (Trattato)
delle Parti rendera' piu' agevole, nella misura del possibile, in base al principio della reciprocita', il sistema di visti d'ingresso applicato ai cittadini dell'altra Parte per i viaggi d'affari, culturali, turistici e per motivi privati. Ciascuna delle Parti garantira' le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle altre rappresentanze ufficiali dei due Paesi. In particolare le due Parti si impegnano a concludere intese per la soluzione delle questioni immobiliari pendenti e di quelle relative al collocamento a Roma e a Mosca di edifici delle rispettive Ambasciate.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
