Art. 4 (Trattato)
Parti favoriranno in ogni modo il consolidamento dei principi dello stato di diritto, della democrazia, del pluralismo politico, nonche' la difesa dei diritti dell'uomo, avvalendosi tanto dei meccanismi europei quanto di quelli contemplati dallo Statuto dell'ONU e dalle relative Convenzioni delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
