Parti sono convinte che uno degli elementi fondamentali della sicurezza sia il proseguimento del processo di disarmo sia per quanto riguarda gli armamenti di distruzione di massa, sia per quanto concerne le ami convenzionali. Le Parti favoriranno il consolidamento della stabilita', anche mediante la diminuzione dei livelli degli armamenti, la prevenzione e la composizione dei conflitti con mezzi pacifici e l'allargamento degli scambi di informazione. Esse favoriranno la conclusione di pertinenti accordi ispirati al principio di una efficace verificabilita'. Le Parti collaboreranno al rafforzamento delle misure di fiducia e di sicurezza su scala paneuropea, alla creazione di strutture di sicurezza e alla revisione delle dottrine militari allo scopo di conferire loro un carattere strettamente difensivo. Esse si pronunciano decisamente in favore del rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi nucleari e delle misure dirette ad impedire la proliferazione di altri tipi di armi di distruzione di massa.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69~trattato-art5 · fonte su Normattiva