ART. VI Entrambe le Parti convengono che l'informazione scientifica e tecnologica derivante dalla cooperazione realizzata mediante il presente Protocollo, sara' liberamente utilizzata e messa a disposizione delle collettivita' scientifiche nel mondo, a meno che la Parte che fornisce l'informazione non stabilisca limiti o riserve circa il suo uso.

Testo vigente dal 6 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;69~protocollo-artvi · fonte su Normattiva