ART. VI Entrambe le Parti convengono che l'informazione scientifica e tecnologica derivante dalla cooperazione realizzata mediante il presente Protocollo, sara' liberamente utilizzata e messa a disposizione delle collettivita' scientifiche nel mondo, a meno che la Parte che fornisce l'informazione non stabilisca limiti o riserve circa il suo uso.
Testo vigente dal 6 aprile 1998
