ART. V I risultati ottenuti a seguito dei progetti di ricerca e di sviluppo stabiliti nel presente Protocollo apparterranno in misura uguale ad entrambe le Parti. Nel caso che taluni risultati vengano brevettati, le Parti firmeranno un Accordo speciale in conformita' con le leggi interne di ciascun Paese.
Testo vigente dal 6 aprile 1998
