[1]scientifica e tecnologica
[2]1. Le Parti convengono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico nei settori di reciproco interesse e nel rispetto delle loro politiche.
[3]2. La cooperazione mira a favorire:
- a)gli scambi di informazioni e di competenze scientifiche e tecnologiche, in particolare attraverso l'attuazione di politiche e programmi ad hoc;
- b)l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti;
- c)la promozione della formazione delle risorse umane.
[4]3. La cooperazione si concreta principalmente in progetti di ricerca congiunti e scambi, incontri e aggiornamenti di specialisti del settore scientifico, mirando alla massima diffusione dei risultati della ricerca.
[5]4. Nel quadro di questa cooperazione, le Parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di formazione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese.
[6]5. La cooperazione tra le Parti puo' portare, qualora lo si ritenesse opportuno, ad un accordo settoriale sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
