[1]scientifica e tecnologica

[2]1. Le Parti convengono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico nei settori di reciproco interesse e nel rispetto delle loro politiche.

[3]2. La cooperazione mira a favorire:

  • a)gli scambi di informazioni e di competenze scientifiche e tecnologiche, in particolare attraverso l'attuazione di politiche e programmi ad hoc;
  • b)l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti;
  • c)la promozione della formazione delle risorse umane.

[4]3. La cooperazione si concreta principalmente in progetti di ricerca congiunti e scambi, incontri e aggiornamenti di specialisti del settore scientifico, mirando alla massima diffusione dei risultati della ricerca.

[5]4. Nel quadro di questa cooperazione, le Parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di formazione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese.

[6]5. La cooperazione tra le Parti puo' portare, qualora lo si ritenesse opportuno, ad un accordo settoriale sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art29 · fonte su Normattiva