[1]ARTICOLO XV Durata e Scadenza

[2]1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni e sara' tacitamente rinnovato per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza. 2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XIII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Kinshasa il 13/09/2006 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[3]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica taliana Repubblica Democratica del Congo

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;69~accordo-artxv · fonte su Normattiva