[1]ARTICOLO XIV Durata e scadenza

[2]1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza.

[3]2. Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni. in fede di che. i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 25 novembre 2004 in tre originali in lingua italiana, araba e inglese. ciascuno dei testi facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

[4]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica dello Yemen

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-07-24;122~accordo-artxiv · fonte su Normattiva