[1]Articolo III

[2]1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Il Protocollo di modifica entra in vigore quando e' stata ricevuta l'ultima di queste notifiche. 2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica, o dopo questa data. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica. Fatto a Milano, i1 23 febbraio 2015, in due esemplari in lingua italiana.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 maggio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-05-04;69~protocollo-artiii · fonte su Normattiva