[1]par. 1. - L'Ufficio centrale pubblica un bollettino mensile contenente le informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione, e, in particolare, le comunicazioni relative alla lista delle linee ferroviarie e d'altre imprese, come pure agli oggetti esclusi dal trasporto o ammessi a determinate condizioni; detto bollettino contiene anche gli studi che l'Ufficio centrale ritenga utile pubblicarvi.

[2]par. 2. - Il bollettino e' redatto in francese e in tedesco. Un esemplare e' spedito gratuitamente ad ogni Stato contraente e ad ognuna delle amministrazioni interessate. Gli altri esemplari richiesti debbono essere pagati ad un prezzo stabilito dall'Ufficio centrale.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~allegato-i-art3 · fonte su Normattiva