Art. 4 (Allegato I)
[1]par. 1. - Le distinte e i crediti per trasporti internazionali rimasti insoluti possono essere indirizzati dall'impresa creditrice all'Ufficio centrale, affinche' questo ne faciliti il ricupero. A tale scopo, l'Ufficio centrale mette in mora l'impresa debitrice affinche' paghi la somma dovuta o indichi i motivi del suo rifiuto di pagare.
[2]par. 2. - Se l'Ufficio centrale ritiene che i motivi di rifiuto addotti siano sufficientemente fondati, esso rinvia le parti al giudice competente o, se le parti ne fanno domanda, al tribunale arbitrale previsto nell'articolo 57 della Convenzione (Allegato III).
[3]par. 3. - Quando l'Ufficio centrale ritiene che la totalita' o una parte della somma sia effettivamente dovuta, puo' dopo aver consultato un esperto dichiarare che l'impresa di trasporto debitrice e' tenuta a versare all'Ufficio centrale tutto o parte del credito; la somma cosi' versata deve restare in deposito fino alla decisione di merito del giudice competente o del tribunale arbitrale previsto nello articolo 57 della Convenzione (Allegato III).
[4]par. 4. - Nel caso in cui un'impresa di trasporto non abbia dato seguito, entro quindici giorni, alle ingiunzioni dell'Ufficio centrale, viene nuovamente messa in mora, con indicazione delle conseguenze del suo rifiuto.
[5]par. 5. - Trascorso infruttuoso il periodo di dieci giorni dopo questa nuova messa in mora, l'Ufficio centrale invia allo Stato contraente, dal quale dipende l'impresa di trasporto, una comunicazione motivata, invitandolo ad esaminare le misure da prendere e, particolarmente, se deve mantenere sulla lista le linee dell'impresa di trasporto debitrice.
[6]par. 6. - Se lo Stato contraente dal quale dipende l'impresa di trasporto debitrice dichiara che, nonostante il mancato pagamento, non ritiene di dover far cancellare dalla lista detta impresa, o se esso lascia senza risposta per sei settimane la comunicazione dell'Ufficio centrale, si reputa di pieno diritto che detto Stato si faccia garante della solvibilita' dell'impresa, per quanto concerne i crediti risultanti dai trasporti internazionali.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
