[1]Bollettino

[2]§ 1 L'Organizzazione pubblica un bollettino che contiene le comunicazioni ufficiali nonche' quelle necessarie ed utili ai fini dell'applicazione della Convenzione. § 2 Le comunicazioni spettanti al Segretario generale in virtu' della Convenzione possono, se del caso, essere effettuate sotto forma di una pubblicazione nel bollettino.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art23 · fonte su Normattiva