Art. 23 (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)
[1]Bollettino
[2]§ 1 L'Organizzazione pubblica un bollettino che contiene le comunicazioni ufficiali nonche' quelle necessarie ed utili ai fini dell'applicazione della Convenzione. § 2 Le comunicazioni spettanti al Segretario generale in virtu' della Convenzione possono, se del caso, essere effettuate sotto forma di una pubblicazione nel bollettino.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
