Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni
Art. 9 (Allegato III)
Il voto ha luogo per delegazione e, su domanda, per appello nominale; ogni delegazione di uno Stato contraente rappresentato alla seduta ha diritto a un voto. Una proposta viene approvata se il numero dei voti positivi e':
- a)almeno uguale ad un terzo del numero degli Stati rappresentati nella Commissione;
- b)superiore al numero dei voti negativi.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
