Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni
Art. 8 (Allegato III)
Le deliberazioni hanno luogo in francese e in tedesco. Gli interventi dei membri della Commissione sono tradotti immediatamente oralmente e nella parte essenziale. Il testo delle proposte e le comunicazioni del presidente sono tradotti per esteso.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
