par. 1. La Commissione di revisione e la Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose, in appresso denominata "Commissione di esperti", si compone dei rappresentanti degli Stati membri. Il direttore generale dell'Ufficio centrale o il suo rappresentante partecipa alla sessione con voto consultivo. par. 2. La Commissione di revisione:

  • a)decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 3, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione;
  • b)esamina, in conformita' dell'articolo 6, par. 7, le proposte sottoposte all'Assemblea generale. La Commissione di esperti: decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 4, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione. par. 3. L'Ufficio centrale convoca le Commissioni sia di propria iniziativa, sia a richiesta di almeno cinque Stati membri, nonche' nel caso previsto dall'articolo 6, par. 7, e invia il progetto dell'ordine del giorno agli Stati membri non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione. par. 4. Nella Commissione di revisione, il quorum e' raggiunto quando vi e' rappresentata la maggioranza degli Stati membri; nella Commissione di esperti, il quorum e' raggiunto quando vi e' rappresentato un terzo degli Stati membri. Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati. par. 5. Ogni Stato membro rappresentato ha diritto a un voto; la votazione si compie per alzata di mano ovvero, a richiesta, per appello nominale. Una proposta e' adottata se il numero dei voti positivi e':
  • a)almeno uguale al terzo del numero degli Stati membri rappresentati al momento della votazione;
  • b)superiore al numero dei voti negativi. par. 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni delle Commissioni, Stati non membri e organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno. Alle stesse condizioni, alle sessioni della Commissione di esperti possono essere invitati esperti indipendenti. par. 7. Le Commissioni eleggono per ogni sessione un presidente e uno o due vice-presidenti. par. 8. Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi svolti in seduta in una delle lingue di lavoro sono tradotti sostanzialmente nell'altra lingua; le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente. par. 9. I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Il testo francese fa fede per cio' che concerne le decisioni. I processi verbali sono distribuiti agli Stati membri. par. 10. Le Commissioni possono designare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni. par. 11. Le Commissioni possono dotarsi di un regolamento interno.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art8 · fonte su Normattiva