[1]dell'impegno degli Stati contraenti par. 1. - La durata della presente Convenzione e' illimitata. Tuttavia, ogni Stato contraente puo' ritirarsi alle seguenti condizioni:

[2]Per ogni Stato contraente, la Convenzione e' valevole fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Ogni Stato che voglia ritirarsi allo spirare di detto periodo deve notificare la sua intenzione, almeno un anno prima di detta data, al Governo svizzero, che ne informera' tutti gli Stati contraenti. In mancanza di tale notificazione nel termine indicato, l'impegno sara' prorogato di pieno diritto per un periodo di tre anni e cosi' di seguito di tre anni in tre anni, se non e' data disdetta almeno un anno prima del 31 dicembre dell'ultimo anno di ogni periodo triennale. par. 2. - Gli Stati ammessi a partecipare alla Convenzione nel corso del periodo quinquennale, o di uno dei periodi triennali, sono impegnati sino alla fine di questo periodo e poi sino alla fine di ciascuno dei periodi seguenti, sempre che non abbiano dato la disdetta almeno un anno prima dello spirare di uno di essi.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art68 · fonte su Normattiva