alla Convenzione par. 1. - Ogni Stato non firmatario che voglia aderire alla presente Convenzione indirizza la sua domanda al Governo svizzero, il quale la comunica a tutti gli Stati contraenti con un rapporto dell'Ufficio centrale sulla situazione delle ferrovie dello Stato richiedente per quanto riguarda i trasporti internazionali. par. 2. - Se nel termine di sei mesi dalla data di detto avviso, due Stati almeno non abbiano notificato al Governo svizzero la loro opposizione, la domanda e' ammessa di pieno diritto e ne e' dato avviso dal Governo svizzero allo Stato richiedente e a tutti gli Stati contraenti. Diversamente, il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati contraenti ed allo Stato richiedente che l'esame della domanda e' differito. par. 3. - Ogni ammissione produce i suoi effetti un mese dopo la data dell'avviso inviato dal Governo svizzero, o, se allo spirare di detto termine la Convenzione non e ancora in vigore, alla data dell'entrata in vigore della medesima.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
