[1]alla Convenzione par. 1. - Ogni Stato non firmatario che voglia aderire alla presente Convenzione indirizza la sua domanda al Governo svizzero, il quale la comunica a tutti gli Stati contraenti con un rapporto dell'Ufficio centrale sulla situazione delle ferrovie dello Stato richiedente per quanto riguarda i trasporti internazionali.
[2]par. 2. - Se nel termine di sei mesi dalla data di detto avviso, due Stati almeno non abbiano notificato al Governo svizzero la loro opposizione, la domanda e' ammessa di pieno diritto e ne e' dato avviso dal Governo svizzero allo Stato richiedente e a tutti gli Stati contraenti. Diversamente, il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati contraenti ed allo Stato richiedente che l'esame della domanda e' differito.
[3]par. 3. - Ogni ammissione produce i suoi effetti un mese dopo la data dell'avviso inviato dal Governo svizzero, o, se allo spirare di detto termine la Convenzione non e' ancora in vigore, alla data dell'entrata in vigore della medesima.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
