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Il decreto-legge 1 dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - All'articolo 21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono aggiunti i seguenti commi: "(4) I cittadini emigrati che non sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente possono effettuare in unica soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento della sovrimposta. (5) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni indicati nell'allegato al decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 13 dicembre 1983 "".

Testo in vigore dal 31 gennaio 1984 al 22 dicembre 2008

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