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Per l'anno 1984, in deroga al secondo comma dell'articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con scadenza bimestrale.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1984 al 22 dicembre 2008

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