Art. 10 (Convenzione)
1. Dopo ogni sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati in tale occasione, tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dalla Parte interessata. Esso trasmette a quest'ultima il suo rapporto inclusivo delle raccomandazioni che ritiene necessarie. Il Comitato puo' addivenire a consultazione con la Parte al fine di suggerire, se del caso, dei miglioramenti per la protezione delle persone private di liberta'. 2. Se la Parte non coopera o rifiuta di migliorare la situazione in base alle raccomandazioni del Comitato, esso puo' decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri, dopo che la Parte abbia avuto la possibilita' di fornire spiegazioni, di effettuare una dichiarazione pubblica a tale proposito.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
