Art. 11 (Convenzione)
1. Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo rapporto e le sue consultazioni con la Parte interessata sono riservate. 2. Il Comitato pubblica il suo rapporto ed ogni commento della Parte interessata, qualora quest'ultima lo richieda. 3. Cio' nonostante, nessun dato di natura personale deve essere reso pubblico senza il consenso esplicito della persona interessata.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
