Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987
Art. 21 (Convenzione)
e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
