Art. 20 (Convenzione)
1. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il territorio o i territori per i quali trovera' applicazione la presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo', in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta dichiarazione. 3. Ogni dichiarazione effettuata a termini dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata per quanto concerne ogni territorio indicato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta notifica.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
