Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008

Art. 4 — Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative

Ai cittadini italiani nonche' agli enti e alle societa' di nazionalita' italiana gia' operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonche' alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande gia' presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le pratiche gia' respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorita' dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, nel limite della dotazione del predetto fondo.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 25-bis, comma 1, alinea) che "L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e' prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012."

Testo vigente dal 28 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7~art4 · fonte su Normattiva