[1]negli ambiti scientifici

[2]Le due Parti intensificano la collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia e realizzano programmi di formazione e di specializzazione a livello posi-universitario. Favoriscono a tal fine lo sviluppo di rapporti tra le Universita' e tra gli Istituti di ricerca e di Formazione dei due Paesi. Sviluppano ulteriormente la collaborazione nel campo sanitario e in quello della ricerca medica, promuovendo i rapporti tra enti ed organismi dei due Paesi.

Testo vigente dal 18 febbraio 2009

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