[1]nel settore della non proliferazione e del disarmo
[2]Le due Parti si impegnano a proseguire e rinsaldare la collaborazione nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di' massa e dei relativi vettori e ad adoperarsi per fare della Regione del Mediterraneo una zona libera da tali armi, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dagli Accordi e Trattati internazionali in materia.
Testo vigente dal 18 febbraio 2009
