[1]nel settore della Difesa

[2]1. Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel settore della Difesa tra le rispettive Forze Armate, anche mediante la finalizzazione di specifici Accordi che disciplinino lo scambio di missioni di esperti, istruttori e tecnici e quello di informazioni militari nonche' l'espletamento di manovre congiunte. 2. Si impegnano altresi' ad agevolare la realizzazione di un forte ed ampio partenariato industriale nel settore della Difesa e delle industrie militari. 3. In tale ambito, l'Italia sosterra' nelle sedi internazionali la richiesta della Libia di indennizzi per i danni subiti da propri cittadini vittime dello scoppio delle mine e per la riabilitazione dei territori danneggiati, con tutti gli Stati interessati.

Testo vigente dal 18 febbraio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7~trattato-art20 · fonte su Normattiva