[1]ingerenza negli affari interni

[2]1. Le Parti si astengono da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte, attenendosi allo spirito di buon vicinato. 2. Nel rispetto dei principi della legalita' internazionale, l'Italia non usera', ne' permettera' l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia e la Libia non usera', ne' permettera' l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro l'Italia.

Testo vigente dal 18 febbraio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7~trattato-art4 · fonte su Normattiva