[1]e comprensione tra culture e civilta'

[2]Le Parti adottano tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune, ispirandosi ai loro legami storici ed umani. Le iniziative suddette si ispirano ai principi della tolleranza, della coesistenza e del rispetto reciproco, della valorizzazione e dell'arricchimento del patrimonio comune materiale e immateriale, nel contesto bilaterale e regionale.

Testo vigente dal 18 febbraio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7~trattato-art7 · fonte su Normattiva