[1]infrastrutturali di base

[2]1. L'Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria e delle successive discussioni intervenute, si impegna a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base che vengono concordati tra i due Paesi nei limiti della somma di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni. 2. Le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di questi progetti previo un comune accordo sul valore di ciascuno. 3. La realizzazione di questi progetti avverra' nell'arco di 20 anni secondo un calendario temporale che verra' concordato tra le due Parti, libica ed italiana. 4. I fondi finanziari assegnati vengono gestiti direttamente dalla Parte italiana. 5. La Grande Giamahiria rende disponibili tutti i terreni necessari per l'esecuzione delle opere senza oneri per la Parte italiana e le aziende esecutrici. 6. La Grande Giamahiria agevola la Parte italiana e le aziende esecutrici nel reperimento dei materiali accessibili in loco e nell'espletamento di procedure doganali e di importazione esentandole dal pagamento di eventuali tasse. I consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche, saranno pagati con l'esenzione delle tasse.

Testo vigente dal 18 febbraio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7~trattato-art8 · fonte su Normattiva