Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio storico e culturale. In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali nel campo della tutela del patrimonio storico e culturale e nel rispetto degli impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente facilitera' l'accesso dei ricercatori dell'altra Parte Contraente ai rispettivi enti culturali e scientifici, agli archivi, ai musei, alle biblioteche. Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggera' in particolare la collaborazione nel campo dell'archivistica e della biblioteconomia, avvalendosi delle nuove tecnologie e dei sistemi di informatizzazione avanzati, promuovera' i contatti diretti tra archivi e biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione, nonche' specifici programmi di formazione nel settore. Le Parti Contraenti favoriranno inoltre lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi e seminari nella sfera dell'archeologia, del restauro e della conservazione del patrimonio culturale. Particolare attenzione sara' riservata alla collaborazione tra le Parti Contraenti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Unesco del 1972 e del 2003, rispettivamente sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Testo vigente dal 21 ottobre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;120~accordo-sulla-cooperazione-culturale-art3 · fonte su Normattiva