Ai fini della presente convenzione si intende per:

  • a)"autorizzazione": qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorita' doganali che consente l'immissione in libera pratica delle merci all'ufficio doganale competente per il luogo in cui e' stabilito il titolare dell'autorizzazione, indipendentemente dall'ufficio doganale dove sono presentate le merci;
  • b)"autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione": le autorita' doganali dello Stato membro partecipante che consentono l'immissione in libera pratica delle merci all'ufficio doganale competente per il luogo in cui e' stabilito il titolare dell'autorizzazione, indipendentemente dall'ufficio doganale dove sono presentate le merci;
  • c)"autorita' doganali che forniscono assistenza": le autorita' doganali dello Stato membro partecipante, le quali assistono le autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione per quanto riguarda il controllo della procedura e lo svincolo delle merci;
  • d)"dazi all'importazione": i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci;
  • e)"spese di riscossione": gli importi che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere in conformita' all'articolo 2, paragrafo 3 della decisione o ad una corrispondente disposizione di qualsiasi altra decisione successiva che la sostituisca.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-02-03;7~convenzione-art2 · fonte su Normattiva