[1]1. Lo Stato membro delle autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione notifica allo Stato membro delle autorita' doganali che forniscono assistenza, per via elettronica oppure, ove non disponibile, con qualsiasi altro mezzo idoneo, le pertinenti informazioni concernenti l'importo delle spese di riscossione da ridistribuire.

[2]2. Le autorita' doganali che forniscono assistenza comunicano alle autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione:

  • a)il nome e l'indirizzo dell'autorita' competente a ricevere le informazioni a norma del paragrafo 1;
  • b)gli estremi del conto bancario da utilizzare per il versamento dell'importo delle spese di riscossione da ridistribuire.

[3]3. Le pertinenti informazioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

  • a)l'identificazione dell'autorizzazione;
  • b)la data in cui l'importo delle risorse proprie accertate e' accreditato in conformita' degli articoli 9 e 10 del regolamento;
  • c)l'importo delle risorse proprie messe a disposizione, tenuto conto dell'eventuale rimborso o recupero a posteriori dei dazi all'importazione;
  • d)l'importo delle spese di riscossione trattenute.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;7~convenzione-art3 · fonte su Normattiva