[1]1. Il pagamento dell'importo di cui all'articolo 4 e' effettuato nel mese nel corso del quale l'importo delle risorse proprie accertato e' accreditato in conformita' agli articoli 9 e 10 del regolamento.

[2]2. Sull'importo di cui al paragrafo 1 viene applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.

[3]Il tasso dell'interesse di mora e' quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione ("tasso di riferimento"), piu' due punti percentuali.

[4]Qualora lo Stato membro a cui appartengono le autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione non partecipi alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra e' il tasso equivalente fissato dalla propria banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica per i sei mesi successivi.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;7~convenzione-art5 · fonte su Normattiva