L'importo delle spese di riscossione che lo Stato membro delle autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione deve ridistribuire allo Stato membro delle autorita' doganali che forniscono assistenza e' pari al cinquanta per cento (50%) dell'importo delle spese di riscossione trattenute.
Testo vigente dal 24 febbraio 2011
