L'importo delle spese di riscossione che lo Stato membro delle autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione deve ridistribuire allo Stato membro delle autorita' doganali che forniscono assistenza e' pari al cinquanta per cento (50%) dell'importo delle spese di riscossione trattenute.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-02-03;7~convenzione-art4 · fonte su Normattiva