[1]Relazioni con altri accordi

[2]1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra la Georgia e gli Stati membri. E' tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini. 2. Le parti si consultano nell'ambito del comitato misto, su richiesta di una delle due, sull'opportunita' di una adesione della Georgia all'accordo ECAA. 3. Le parti, se diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, consultano il comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.

Testo vigente dal 16 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-01;7~accordo-art25 · fonte su Normattiva