[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente protocollo addizionale entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati od organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti contraenti del protocollo. 2. Il presente protocollo addizionale entra in vigore per uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo il deposito del quarantesimo strumento ai sensi del precedente paragrafo 1, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detto Stato o detta organizzazione regionale di integrazione economica deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data alla quale il protocollo entra in vigore per lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica in questione. 3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non e' conteggiato in piu' rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

Testo vigente dal 7 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;7~protocollo-art18 · fonte su Normattiva