[1]Esenzioni
[2]1. Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni:
- a)caso fortuito o forza maggiore; e
- b)eventi bellici o agitazioni sociali. 2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.
Testo vigente dal 7 febbraio 2019
