[1]Esenzioni

[2]1. Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni:

  • a)caso fortuito o forza maggiore; e
  • b)eventi bellici o agitazioni sociali. 2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.

Testo vigente dal 7 febbraio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-01-16;7~protocollo-art6 · fonte su Normattiva