[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA, REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHREIN SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA, DELLA TECNOLOGIA E DELL'INFORMAZIONE

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Bahrein, d'ora in avanti denominati «le Parti», desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi, hanno concordato quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Cooperazione nel campo della cultura e delle arti

[6]1. Ciascuna Parte favorira' la promozione e la realizzazione di attivita' per una migliore comprensione delle leggi e regolamenti vigenti nell'altro Paese e promuovera' e sviluppera' la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nell'altro Paese. 2. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonche' la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi rilevanti. Le Parti realizzeranno periodicamente scambi di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi. 3. Ciascuna Parte favorira' la cooperazione tra istituzioni, associazioni e centri culturali di entrambi i Paesi. A dette istituzioni verra' accordato un trattamento di favore al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi ed ai regolamenti applicabili nel Paese ospitante. 4. Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra archivi, centri di documentazione e biblioteche in entrambi i Paesi, nonche' lo scambio di materiali, libri, strumenti di ricerca, copie digitali di documenti e missioni di esperti in detti settori. 5. Le Parti opereranno in stretta collaborazione per prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione ai sensi degli accordi internazionali di cui entrambi i Governi sono Parti, e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprieta' intellettuale, ai documenti ed altre materie di valore storico. 6. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi per le attivita' svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi Paesi. 7. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni su vari temi di interesse per entrambi i Paesi, attraverso le visite di personalita' nel settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

Testo vigente dal 26 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-13;7~accordo-art1 · fonte su Normattiva