[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DI MALTA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI TRA I DUE PAESI
[2]Il presente Accordo viene stipulato tra il Governo italiano, rappresentato dal Ministro per le Poste e telecomunicazioni, On.le Sen. Giuseppe Togni (d'ora in avanti denominato Amministrazione italiana) ed il Governo di Malta, rappresentato dal Ministro per lo Sviluppo, Dr. Albert V. Hyzler (d'ora in avanti denominato Amministrazione maltese).
[3]Premesso: - che i servizi di telecomunicazioni fra Malta e l'Italia sono attualmente espletati a mezzo del cavo sottomarino telefonico Sicilia-Malta a 36 canali; - che le Parti si propongono di integrare tale collegamento mediante la realizzazione di una nuova arteria in ponte-radio che consenta di fronteggiare le crescenti esigenze di traffico fra i due Paesi, nonche' fra Malta ed i Paesi europei ed extra-europei; - che per i riconosciuti motivi di urgenza ed al fine di migliorare l'espletamento del traffico, in attesa della realizzazione della sopracitata arteria, sono stati gia' presi i seguenti provvedimenti di emergenza da parte dell'Amministrazione italiana, che ha anche curato la fornitura e l'installazione a Malta delle apparecchiature necessarie:
- a)realizzazione, nel marzo 1971, sul cavo sottomarino esistente, di 12 circuiti per l'espletamento del servizio telefonico semiautomatico fra i due Paesi, previa trasformazione di circuiti manuali gia' attivi,
- b)attivazione, nel gennaio 1972, di un collegamento radioelettrico per il traffico di Stato, capace di un circuito telefonico e di 4 circuiti telegrafici, che e' necessario definire con il presente Accordo le modalita' per la cessione e le condizioni per l'esercizio dei suddetti impianti; che, su richiesta dell'Amministrazione maltese, e' stata riconosciuta l'opportunita' di consentire al GPO maltese lo svolgimento, quale Paese terminale, del servizio telex e telegrafico internazionale; che e' necessario definire le modalita' di realizzazione e le condizioni di esercizio della gia' citata nuova arteria in ponte radio; che e' altresi' necessario definire e regolarizzare i rapporti tariffari nel campo telefonico, telex e telegrafico; le Parti, in considerazione di quanto sopra detto, convengono quanto segue:
[4]Articolo 1
[5]La fornitura e l'installazione in territorio maltese delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dei 12 circuiti telefonici per servizio semi-automatico a mezzo del cavo coassiale sottomarino, di cui in premessa, restano a carico dell'Amministrazione italiana. Le apparecchiature stesse vengono cedute gratuitamente dall'Amministrazione italiana a quella maltese, che assume a proprio carico le relative spese di esercizio e manutenzione. L'Allegato 1 riporta l'elenco delle apparecchiature predette e delle relative prestazioni di installazione, del valore complessivo di lire italiane 65.655.939.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
