A partire dal 1 aprile 1973 viene garantito all'Amministrazione maltese, Centro telecomunicazioni internazionali, lo status di Paese terminale per tutto il traffico telex compreso quello scambiato direttamente fra le due Amministrazioni. In dipendenza di quanto precede si fara' luogo al regolare scambio di contabilita' telex internazionale sia per quanto concerne il traffico terminale che per quello in transito per l'Italia, sulla base di ripartizioni tariffarie, che saranno concordate fra le due Amministrazioni successivamente alla firma del presente Accordo. La procedura, che regola la liquidazione dei conti relativi al traffico telex con Paesi terzi, sara' la seguente: "I conti relativi al traffico europeo verranno liquidati direttamente tra l'Amministrazione maltese e le Amministrazioni europee corrispondenti. Per detto traffico all'Amministrazione italiana verranno accreditate le tasse di transito previste nel paragrafo precedente. I conti relativi al restante traffico telex in transito per l'Italia verranno scambiati con l'Amministrazione italiana, la quale, dal canto suo, provvedera' all'approntamento delle note di credito e di debito con le singole Amministrazioni corrispondenti sulla base delle tasse, stabilite di volta in volta, tra Malta e le Amministrazioni interessate".

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;70~accordo-art21 · fonte su Normattiva