L'Amministrazione maltese si impegna ad utilizzare il ponte radio previsto nel presente Accordo come via principale per il traffico internazionale da e per Malta fino al 1 gennaio 1979. I circuiti internazionali esistenti da e per Malta sono esclusi dal presente Accordo. L'Amministrazione italiana si impegna a sua volta a fornire in tempo utile i mezzi ed i servizi operativi occorrenti per assicurare l'inoltro sulla propria rete del traffico di cui al presente articolo e all'articolo 9 del presente Accordo, compresi i circuiti diretti a Paesi terzi in transito per l'Italia. Il pagamento di detti circuiti sara' regolato secondo le Raccomandazioni CEPT o CCITT.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;70~accordo-art16 · fonte su Normattiva