TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO SULLA NAVIGABILITA' AEREA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in appresso denominati le Parti contraenti: CONSIDERANDO che ciascuna Parte contraente desidera sviluppare ed utilizzare procedure per concedere una certificazione di navigabilita' aerea e ambientale ovvero l'accettazione dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo importati da altre Parti contraenti, in maniera tale da dare il massimo riconoscimento possibile a valutazioni tecniche, risultanze di prove, ispezioni, dichiarazioni di conformita', marchi di conformita' e certificati accettati o rilasciati da o per conto dell'autorita' di navigabilita' della Parte esportatrice quando concede la propria certificazione a livello nazionale per tali prodotti aeronautici; e che, in vista di promuovere la sicurezza dell'aviazione e la preservazione dell'ambiente, e di incentivare la cooperazione e l'assistenza tra le autorita' di navigabilita' aerea nel conseguire obiettivi comuni di sicurezza e di qualita' ambientale, di istituire e di mantenere nella misura del possibile norme di navigabilita' e ambientali e sistemi di certificazione che siano simili a quelli dell'altra Parte contraente, e di cooperare per ribassare l'onere economico gravante sulle industrie e sugli operatori nel settore dell'aviazione, dovuto a valutazioni tecniche, prove ed ispezioni ridondanti; HANNO STABILITO DI COMUNE ACCORDO ALCUNI PRINCIPI ED INTESE AL FINE DI: agevolare la certificazione di navigabilita' e ambientale, nonche' l'approvazione o l'accettazione, da parte dell'autorita' di navigabilita' della Parte importatrice, dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo - compresi i servizi di manutenzione - importati ed esportati tra le due Parti contraenti; stabilire la creazione di procedure tra le due autorita' di navigabilita' per tali scopi, ed al fine di facilitare la gestione dell'orientamento emergente di una progettazione multinazionale, la fabbricazione e l'inter-scambio di prodotti aeronautici in cui gli interessi congiunti delle due Parti contraenti sono rappresentati nella certificazione di navigabilita' e ambientale; sia stabilita una cooperazione volta ad ottenere in maniera durevole obiettivi di sicurezza e di qualita' ambientale; LE PARTI CONTRAENTI STABILISCONO DI COMUNE ACCORDO QUANTO SEGUE: Art. I DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: L'espressione "Condizioni tecniche addizionali" significa i termini notificati dalla Parte importatrice per l'accettazione del progetto di tipo di un prodotto aeronautico, o per l'accettazione di un prodotto aeronautico che tenga conto delle differenze tra le Parti contraenti: (i) nelle norme di navigabilita' e ambientali adottate; (ii) nelle particolari condizioni relative a caratteristiche nuove o insolite di un progetto di prodotto aeronautico, non previste dalle norme di navigabilita' e ambientali adottate; (iii) negli esoneri o equivalenti riscontri di sicurezza che si discostano dalle norme adottate di navigabilita' aerea e ambientali; (iv) nei requisiti di manutenzione; (v) nei provvedimenti obbligatori in materia di navigabilita' adottati per rettificare condizioni di mancanza di sicurezza. L'espressione "Criteri di navigabilita'" indica i criteri che disciplinano la progettazione, il rendimento, i materiali, la lavorazione, la fabbricazione, la manutenzione e i mutamenti o la modifica dei prodotti aeronautici stabiliti dall'autorita' di navigabilita' dello Stato importatore in maniera da consentirgli di verificare che la progettazione, la fabbricazione e lo stato di questi prodotti aeronautici siano conformi con le sue leggi, regolamenti, norme e criteri relativi alla navigabilita'. L'espressione "mutamento o modifica" significa apportare una modifica al progetto di tipo. L'espressione "Prodotto aeronautico" significa ogni aereo civile o ogni motore di aereo, reattore apparecchio, materiale, parte o componente da installarvi, nuova o utilizzata. L'espressione "Autorita' di navigabilita'" significa l'organizzazione governativa nazionale di una Parte contraente responsabile della regolamentazione della certificazione di navigabilita' e ambientale, nonche' dell'approvazione o della accettazione dei prodotti aeronautici. L'espressione "Criteri operativi del progetto" significa i criteri operativi correlati alle caratteristiche di progettazione di un prodotto aeronautico o i dati di progettazione relativi al suo funzionamento o alla manutenzione che lo rendono idoneo ad un determinato tipo di operazione. L'espressione "Criteri ambientali" significa i criteri che disciplinano la progettazione, il rendimento, i materiali, la lavorazione, la fabbricazione, la manutenzione ed il mutamento o la modifica dei prodotti aeronautici, stabiliti dall'autorita' importatrice per garantire la conformita' con le leggi i regolamenti, le norme ed i requisiti della Parte importatrice relativi alla riduzione del rumore e delle emissioni. L'espressione "Parte esportatrice" significa la Parte contraente che esporta un progetto di tipo, una sua modifica o un prodotto aeronautico in base alle disposizioni del presente Accordo. L'espressione "Parte importatrice" significa la Parte contraente che importa un progetto di tipo, un suo mutamento, o un prodotto aeronautico in base alle disposizioni del presente Accordo. L'espressione "Autorita' esportatrice" significa l'autorita' di navigabilita' della Parte esportatrice. Il termine "Manutenzione" significa i provvedimenti presi per garantire la navigabilita' di un prodotto aeronautico, senza cambiamenti o modifiche. L'espressione "Approvazione della navigabilita' dei prodotti" significa la concessione di un certificato di navigabilita', di approvazione o di accettazione come appropriato, da parte o per conto di un'Autorita' di navigabilita' per un determinato prodotto aeronautico al fine di consentire il suo funzionamento o il suo uso compatibilmente con le leggi, i regolamenti le norme ed i criteri applicabili. L'espressione "Stati che disciplinano la navigabilita' di un aereo" significa la Parte contraente responsabile per il rilascio di un certificato di navigabilita' per un aereo, o la Parte contraente responsabile del certificato di un operatore che ha in gestione, in base ad un contratto di vendita a riscatto o di nolo, un aereo munito di un certificato di navigabilita' rilasciato da un altro Stato. L'espressione "Momento della richiesta iniziale" significa il momento in cui e' stata ricevuta la richiesta di approvazione del progetto di tipo del prodotto aeronautico, o di una sua variante, mutamento o modifica sia: (i) dall'autorita' esportatrice; oppure (ii) nel caso del progetto di tipo di un prodotto aeronautico introdotto e costruito nel territorio della Parte esportatrice da uno Stato terzo con la quale entrambe le Parti contraenti hanno accordi bilaterali di navigabilita' in vigore o intese simili per portata al presente Accordo, dall'Autorita' di navigabilita' di uno Stato terzo. L'espressione "Prodotto di tipo" significa la descrizione di tutte le caratteristiche di un prodotto aeronautico compresa la sua progettazione, costruzione, limitazioni e istruzioni per la navigabilita' continua, che determinano la sua navigabilita' aerea. L'espressione "Approvazione del progetto di tipo" significa la concessione di un certificato, di un'approvazione o accettazione da parte o per conto di un'Autorita' di navigabilita' per il progetto di tipo di un prodotto aeronautico.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;70~accordo-arti · fonte su Normattiva