Art. II PORTATA Il presente Accordo concerne: (a) l'accettazione da parte dell'autorita' importatrice, qualora l'attivita' esportatrice sia responsabile della certificazione del tipo, l'approvazione del progetto di tipo dell'autorita' esportatrice compresi i mutamenti o le modifiche nella progettazione, l'approvazione ambientale e, a discrezione dell'Autorita' importatrice, i riscontri dell'autorita' esportatrice riguardo alla conformita' con i criteri operativi relativi alla progettazione stabiliti dall'autorita' importatrice per i prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo, il cui progetto di tipo e' soggetto alla responsabilita' dell'autorita' esportatrice; (b) l'accettazione da parte dell'autorita' importatrice della certificazione di navigabilita', l'approvazione o l'accettazione dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo esportato dal territorio dell'altra Parte contraente, compresi i prodotti aeronautici sia nuovi che usati, parzialmente o interamente progettati o costruiti in altri Stati; (c) l'accettazione da parte di un'Autorita' di navigabilita' della manutenzione, dei mutamenti o delle modifiche effettuate in base alla responsabilita' dell'altra autorita' sulla navigabilita' su aerei, motori di aerei, propulsori, apparecchi, materiali, parti o componenti installate o adatte ad essere installate in aerei civili esportati dal territorio dell'altra Parte contraente; (d) la cooperazione e l'assistenza per il mantenimento di una navigabilita' continua sugli aerei in servizio; (e) lo scambio di informazioni concernenti le norme ambientali ed i sistemi di certificazione; (f) la cooperazione nel fornire valutazioni tecniche ed assistenza.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
