Art. V MANUTENZIONE E ATTUAZIONE DI MUTAMENTI O DI MODIFICHE 1. Se la manutenzione, un mutamento oppure una modifica sono eseguite e certificate sotto la direzione dell'autorita' di navigabilita' di una delle due Parti ed in conformita' con il sistema di approvazione di detta Parte, su un'aeromobile soggetta alla regolamentazione in materia di navigabilita' dell'altra Autorita' di navigabilita', o su un prodotto aeronautico da installare su tale aeromobile, l'altra Autorita' di navigabilita' riconoscera' la stessa validita' a tale manutenzione, mutamento o modifica e certificazione come se fosse stata effettuata o certificata sul suo territorio, a condizione che abbia approvato direttamente o per mezzo di delega, tale manutenzioone, mutamento o modifiche. 2. Le Parti contraenti possono determinare di comune accordo quale di loro regolamentera' la navigabilita' di un'aeromobile immatricolata nel territorio di una Parte contraente e data in gestione ad un operatore dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-02-08;70~accordo-artv · fonte su Normattiva